In Sicilia, l’attività di ricerca e repressione dell’eresia risale al 1215 quando, sulla scia del concilio lateranense IV, Federico II promulga dei provvedimenti per frenare la diffusione dei movimenti ereticali. Diverse sono però le testimonianze in merito alle origini dell’officio inquisitoriale nell’isola e al suo sviluppo. Secondo l’inquisitore spagnolo Luis de Paramo, autore del Progressus Officii Sanctae Inquisitionis
, l’avvio dell’Inquisizione pontificia nell’isola risale al 1309, ma l’istituto inquisitoriale era esistente già al tempo di Federico II (Paramo, 1578:196).
Antonino Franchina, Inquisitore di Sicilia nel 1729, nel suo Breve rapporto sull’Inquisizione di Sicilia, riferisce che dal 1300 l’ufficio appartiene all’Ordine domenicano con sede al convento di San Domenico a Palermo (Franchina, 1779: 14-15), e così funziona fino all’introduzione dell’Inquisizione spagnola, il tribunale di fede fondato nel 1468 in Castiglia e poi esteso a tutti i regni e domini di Isabella e Ferdinando, fra cui la Sicilia.
La normativa fridericiana in tema di eresia è contenuta nella Constitutio in Basilica Beati Petrii
, l’insieme di leggi emanato il 22 novembre 1220 presso la basilica di San Pietro a Roma, in occasione dell’incoronazione imperiale di Federico da parte di Onorio III. La Constitutio contiene le disposizioni destinate a essere estese in tutto l’impero: la prima è quella secondo cui l’eresia va equiparata al crimen laesae maiestatis
, l’istituto di diritto romano che punisce quanti oltraggiano l’ordine costituito e i suoi rappresentanti. L’equiparazione tra eresia e lesa maestà non è nuova per le monarchie d’Europa, poiché già prevista nella legislazione di Alfonso II d’Aragona nel 1192 e in quella di Pietro III nel 1197. Nel caso aragonese però, si tratta di una lesa maestà civile punita con l’infamia, con l’esclusione dai pubblici uffici, dall’avvocatura e dalla milizia, e con una serie di limitazioni della capacità giuridica (incapacità di concludere un contratto o di esercitare un negozio). Nel 1199, invece, con la
bolla Vergentis
, Innocenzo III definisce l’eresia come crimen laesae maiestatis aeternae
in quanto lesiva di una maestà superiore a quella temporale difesa dalle leggi civili e, pertanto, da punire più severamente. Federico II fa propria la concezione innocenziana di eresia e, nel marzo 1224, di fronte al dilagare dei patareni in Lombardia, non esita a promulgare la prima Costituzione che punisce gli eretici con la pena di morte sul rogo
(flammis pereat)
e per i casi minori di eresia, Federico prevede l’amputazione della lingua
(eum linguae plectro deprivent).
La misura adottata nei confronti degli eretici lombardi viene recepita nel 1235 dalle Constitutiones Regni Siciliae
, dove si dispone che gli eretici debbano essere rilasciati vivi al giudizio delle fiamme e di fronte al popolo
(ut vivi in cospectu populi comburantur, flammarum commissi juicio).
Dall’equiparazione tra eresia e lesa maestà deriva il provvedimento secondo cui gli eretici vengono puniti con l’infamia e con la confisca dei beni. La normativa fridericiana in tema di eresia prevede anche la punizione dei complici degli eretici e delle autorità secolari inadempienti o negligenti nel difendere l’ortodossia. Per quanto riguarda l’istruzione della causa di fede bisogna mettere in evidenza una differenza fra il Regnum Siciliae e le parti continentali dell’impero di Federico II. In Sicilia l’avvio del processo di fede avviene ex officio inquisitionis
da parte di ufficiali regi, lasciando ai giudici ecclesiastici la competenza di formulare un giudizio legato esclusivamente all’errore di fede. Una volta avviata l’inquisitio, gli ufficiali chiedono l’intervento dei giudici ecclesiastici i quali, accertata l’eventuale colpevolezza, lasciano nuovamente il campo all’autorità secolare. Se, dunque, nel resto dei regni e domini europei, l’inquisitio è di competenza dei vescovi o dei nuovi ordini religiosi, nel Regnum spetta a ufficiali regi. Nel 1233 il sistema viene in parte modificato e la ricerca degli eretici viene affidata congiuntamente a un ufficiale regio e un prelato, ma l’istruzione della causa rimane di competenza di un delegato del sovrano assistito da due vescovi e il processo viene poi sottoposto alla Curia regia. Così, in Sicilia, il crimen haeresis
è competenza del re e della sua corte di giustizia, mentre in Europa, le cose stanno diversamente. Per assumere il monopolio dell’Inquisizione in Sicilia, l’Ordine dei domenicani dovrà aspettare la morte di Federico II nel 1250. Non a caso, il primo inquisitore di Sicilia è nominato nel 1252 ed è Bartolomeo Varello, domenicano di Lentini. Nei secoli successivi, l’Inquisizione è esercitata dagli Ordini religiosi, così come nelle altre parti d’Europa, seppur con qualche differenza.
La Sicilia dal XV fino a quasi tutto il XVII secolo faceva parte dell'Impero spagnolo sotto forma di Vice-Regno, al pari di Napoli e della Sardegna. Dopo un tentativo fallito di estendere dalla Spagna alla Sicilia il Tribunale dell'Inquisizione nel 1481, Il 6 ottobre 1487 Ferdinando II il Cattolico creò il Tribunale dell'Inquisizione e fu inviato in Sicilia il primo inquisitore delegato, Frate Agostino La Pena, la cui nomina fu approvata da Papa Innocenzo VIII. In Sicilia operavano già gli inquisitori apostolici dell'Inquisizione della Santa Sede anche se con modalità meno rigorose rispetto a quelle dell'Inquisizione Spagnola.
A differenza di Napoli, che rifiutò gli ordinamenti politici e militari spagnoli dando vita a numerose rivolte popolari (tanto che l'Inquisizione spagnola non venne mai istituita a Napoli a dispetto del volere di Federico II) in Sicilia l'inquisizione approdò e fu gestita da inquisitori arrivati direttamente dalla Spagna. Il loro potere, di fatto, era superiore a quello dei viceré stessi in materia di procedimenti legali e, ovviamente, superiore all'autorità dei preesistenti giudici e funzionari locali. Assieme al sovvertimento della struttura istituzionale della loro terra, la minaccia di vedere in qualche modo controllate le attività mercantili, finanziarie e commerciali attraverso la censura delle loro vite attuabile dal Tribunale ecclesiastico, l'Inquisizione si rese subito invisa al popolo siciliano ancor prima che le attività persecutorie avessero materialmente luogo
L'inquisizione siciliana dipendeva direttamente da quella spagnola e operava in assoluta autonomia dalla Santa Sede romana. Paolo III, a differenza dei suoi predecessori Innocenzo VIII, Alessandro VI e Giulio II che non si opposero all'autonomia dell'Inquisizione siciliana dalla Santa Sede, fu ostile all'Istituzione del tribunale nel Regno e appoggiò i napoletani. A capo del tribunale siciliano era preposto un inquisitore generale spagnolo mentre gli altri componenti venivano nominati dal viceré. Nel tribunale i primi a operare come giudici furono i Padri Domenicani. Nel 1513 il compito fu affidato ai religiosi Regolari. Il declino del potere dell'Inquisizione in Sicilia cominciò molto lentamente a partire dal 1592 quando il viceré Duca d'Alba ottenne da Filippo II che tutti gli arruolati nella congregazione de' famigliari del Sant'Uffizio (nobili, cavalieri, generali e altri aristocratici siciliani) perdessero i privilegi economici e prerogative fino ad allora concessi, che gravavano pesantemente sull'amministrazione dello stato. I commissari del sant'Uffizio e coloro che vi si affiliavano come famigliari erano inoltre dispensati dalle leggi restrittive sul porto d'armi e godevano di immunità dalla giustizia regia. Con decreto regio del 6 marzo 1782, dopo oltre 500 anni dall'introduzione, Ferdinando III di Sicilia, disponeva l'abolizione dell'Inquisizione nell'isola. Lo scopo del tribunale era mettere a tacere uomini di "tenace concetto" ossia recidivi peccatori della morale, eretici o comunque agitatori, sobillatori e diffusori di idee e stili di vita, credenze e superstizioni, contrari alla conservazione della fede cattolica. A differenza dei tribunali romani, non vennero svolti quasi mai processi in cui venivano dibattute teorie teologiche. Malgrado alcuni scontri col potere laico, anche in Sicilia il Tribunale ecclesiastico viene considerato da alcuni storici come una struttura ufficiale di governo.
I reati per i quali si veniva processati erano ovviamente l'eresia (eresie luterane, ebraismo) ma anche la bestemmia, la stregoneria, l'adulterio, l'usura. Su 32 inquisiti nell'anno 1658, 13 sono bestemmiatori ereticali, 9 ingannatori (maghi, indovini) e 5 bigami e un sacerdote per detenzione di libri magici. Si praticava l’auto-da-fè ossia l'atto di fede in pubblico spettacolo con il quale l'eretico dichiarava il proprio pentimento. L'autodafé non risparmiava comunque la morte sul rogo.Gli inquisiti del tribunale dell’Inquisizione di Sicilia ammontano a 7.161 persone (Renda, 1997:203). Un numero abbastanza alto se si considera che il tribunale persegue reati di fede e non crimini comuni. La tipologia degli inquisiti del tribunale siciliano è composta da 2.110 inquisiti per giudaismo, 1.040 per apostasia e maomettanismo, 921 per magia e stregoneria, 598 per proposizioni ereticali, 580 per bestemmia, 499 per protestantesimo, 485 per bigamia, 356 per oltraggio al Sant’Uffizio, 206 per atti sacrileghi, 188 per sollecitatio ad turpia, 107 per eresia, 13 per sodomia e altri 63 inquisiti per delitti non identificati.
Fonti: L'Inquisizione in Sicilia di Valeria La Motta; Wikipedia
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